La Divisione Annullamenti dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale – Euipo – torna a pronunciarsi in merito alla registrazione in malafede dei marchi che raffigurano le opere d’arte di Banksy. La sentenza, facendo seguito alla decisione dell’anno scorso sulla nullità del marchio riproducente l’opera “Il lanciatore di fiori”, si è nuovamente pronunciata sulla medesima questione relativamente all’opera del celebre street artist creata su commissione di una discoteca di Brighton raffigurante una scimmia con il cartello appeso al collo con all’interno la scritta che dà il titolo all’opera: “Ridi ora, ma un giorno saremo al comando” – “Laugh now, but one day we’ll be in charge” (Sentenza Euipo N. 39 873 C).
Dopo aver fatto domanda nel novembre del 2018, nel giugno del 2019 la Pest Control Office Ltd, società di diritto istituita da Banksy per autenticare le sue opere, ottenne la registrazione del marchio figurativo per il “monkey sign”.
Tuttavia, come già accaduto precedentemente per “Il lanciatore di fiori”, nel novembre del 2019 la Full Colour Black, una società del North Yorkshire produttrice di biglietti di auguri, si è formalmente opposta al deposito del marchio, chiedendo di ottenere una dichiarazione di nullità sia per registrazione in malafede ex art. 59, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea (RMUE), sia per mancanza di carattere distintivo si sensi dell’art. 59, paragrafo 1, lettera a), dell’RMUE in combinato disposto con l’art.7, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’RMUE.
L’Euipo, seguendo lo stesso ragionamento adottato nella precedente decisione, ha ritenuto sussistente la malafede nella richiesta della registrazione del marchio ed ha accolto la domanda di nullità. La malafede sussiste quando il titolare del marchio abbia depositato domanda di registrazione senza aver interesse ad utilizzare il marchio, ovvero di impegnarsi in modo equo nella concorrenza, dunque con l’obiettivo di ledere gli interessi di terzi e di ottenere il riconoscimento di un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli tipici del marchio.
Banksy, infatti, non potendo ricorrere alla protezione offerta dalla disciplina del copyright data la volontà di mantenere segreta la propria identità, ha cercato di tutelare la propria opera tramite la registrazione del marchio. L’artista, a tal fine, ha aperto il Gross domestic product, negozio online per la vendita delle sue opere a suo dire “create appositamente per soddisfare una particolare categoria di marchio ai sensi del diritto dell’Unione Europea”. Pertanto la Divisione Annullamenti dell’Euipo ha affermato che Banksy stava agendo in mala fede poiché cercava solamente di soddisfare le categorie della classe di marchio per mostrare l’uso dei prodotti ed eludere il mancato rispetto del requisito del vero e proprio uso del marchio al fine di creare o mantenere una quota di mercato.
La decisione in questione lascia dunque aperta l’importante questione di come possano tutelare le proprie opere gli street artists che, non volendo rivelare la propria identità, non sono in grado di dimostrarne la paternità.
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