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  • susannacastelli

Il diritto d'autore

Aggiornamento: 10 mag 2021

Lo scorso febbraio la Corte d’Appello di New York – Second Circuit Court of Appeal for the Eastern District of New York–, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato Gerald Wolkoff e quattro società immobiliari a risarcire gli artisti autori dei murales di 5pointz con la somma di 6,75 milioni di dollari (https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2020/02/5pointz-ca2-opinion.pdf).

L’immobiliarista e le quatto società sono state condannate per aver cancellato i murales senza aver rispettato le norme stabilite dal Visual Artists Rights Act del 1990 (Vara), riconoscendo così il diritto morale all’integrità dell’opera degli artisti nonché il merito artistico e l’importanza artistica delle opere. Nello specifico, Wolkoff cancellandole aveva distrutto le opere senza avvisare gli artisti secondo quanto previsto dal Vara - §113 (d)(2).

La sentenza della Corte d’Appello di New York fa sorgere un interessante confronto con la nostra normativa in tema di diritto morale all’integrità dell’opera in quanto quest’ultima risulta parzialmente differente.

La legge sul diritto d’autore, infatti, riserva all’autore dell’opera, oltre ai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, “il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20 Legge n. 633/1941). La norma in questione non vieta espressamente la distruzione dell’opera ma si limita a sanzionare le deformazioni, mutilazioni o modificazioni delle opere.

Si discute quindi se l’autore di un’opera abbia il diritto di opporsi alla distruzione della propria opera da parte del proprietario della stessa o se egli possa imporre al proprietario obblighi positivi di custodia e di restauro.

Per quanto riguarda la distruzione dell’opera, in particolare, si è rilevato come tale distruzione non possa incidere sulla reputazione dell’autore, provocando il venir meno del rapporto che legava quest’ultimo all’opera. Questa sembra essere l’opinione prevalente in giurisprudenza, la quale ha escluso che la distruzione o lo smarrimento di un’opera possano rappresentare atti lesivi per l’autore, ma costituiscono modalità legittime di esercizio del diritto di proprietà (App. Bologna 13.03.1997, Trib. Bologna 27.07.1995).

Relativamente poi alla possibilità per l’autore di imporre al proprietario dell’opera obblighi positivi di custodia e restauro, una isolata pronuncia del Tribunale di Milano – ord. 20.01.2005 – ha ritenuto possibile configurare “una violazione del diritto morale dell’autore di un dipinto ex art. 20 l.a. anche nel caso di degrado dell’opera in conseguenza del trascorrere del tempo insieme al concorso di altri specifici fattori negativi imputabili al detentore, quali ad esempio un atto omissivo qual è l’omissione del restauro del dipinto, considerato che superato il limite del decadimento naturale il degrado potrebbe causare una lesione all’integrità dell’opera d’arte figurativa e influenzare negativamente la percezione dell’opera presso il pubblico e costituire quindi una lesione della reputazione dell’artista”.


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