In attesa che venga portato a compimento l’iter di recepimento della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta sul tema sempre attuale della responsabilità dei gestori di piattaforme online con riferimento alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti dal diritto d’autore illecitamente messi in rete dai loro utenti (Sentenza 22 giugno 2021 nelle cause riunite C-682/18 e C-683/18 F. Peterson c. Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH e Elsevier Inc. c. Cyando AG https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/346).
In particolare la Corte di Giustizia, dopo aver chiarito che il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file, sulla quale utenti possono mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, non effettua una “comunicazione al pubblico” di detti contenuti ai sensi dell’Art. 3 paragrafo 1 della Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, ha tuttavia precisato che tale “comunicazione” debba invece ritenersi integrata laddove il gestore sia concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccare immediatamente l’accesso ad esso.
Ciò ad esempio accade quando il gestore, seppur informato dal titolare dei diritti d’autore (ad esempio a mezzo di una lettera di diffida) del fatto che un contenuto protetto è illecitamente comunicato al pubblico tramite la propria piattaforma, si astenga dall’adottare tutte le misure necessarie per rendere inaccessibile tale contenuto.
Del pari, analogo criterio deve applicarsi con riferimento all’interpretazione della portata del beneficio dell’esonero da responsabilità previsto dall’articolo 14, paragrafo 1 della Direttiva 2000/31/CE del 8 giugno 2000.
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